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Circolare informativa n. 03/2012
Pubblicato da ALFREDO PICCALUGA in Pro memoria dichiarazioni 2012 (redditi 2011) • 19/03/2012 13:04:37
circolare informativa n. 03/2012 – Pro memoria dichiarazioni 2012 (redditi 2011)



Seppure con largo anticipo, alleghiamo breve promemoria relativo alla documentazione da disporre in busta unica e da consegnare a questo studio per i contribuenti interessati a richiederci la trasmissione della propria dichiarazione (730/2012 o Unico Pf 2012).

Coloro che intendono trasmettere i propri documenti a mezzo mail, possono provvedervi – sempre con unico invio – all’indirizzo: dichiarativi@servizitrust.com

La raccolta documentale decorrerà dal prossimo aprile c.a.

Attenzione: Per consegne frazionate dei documenti, eseguite con anticipo o ritardo rispetto all’avvio della raccolta documentale, mescolate a documentazione contabile o societaria, non è possibile garantire un corretto espletamento dell’incarico.

Cosa portare per la compilazione
• indirizzo di posta elettronica.
• Eventuale numero di telefono cellulare.
• Numero di telefono fisso.
• Modello CUD 2012 redditi 2011 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico consegnerà entro il 28 febbraio 2012.
• Modello CUD 2012 redditi 2011 rilasciato dall’INPS per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa Integrazione Guadagni.
• Modello CUD 2012 redditi 2011 del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.
• Talloncino di pagamento delle pensioni estere.
• Atti notarili di eventuali terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel corso del 2011.
• Visura catastale degli immobili che hanno ottenuto una nuova rendita catastale.
• Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione. Per gli immobili concessi in locazione con applicazione della “cedolare secca”: dati catastali dell’immobile, contratto di locazione, eventuale Modello
69 o Siria, eventuale Raccomandata di comunicazione all’inquilino, eventuali Modelli F24 degli acconti
versati.
• Modello ex RAD relativo a dividendi azionari.
• Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
• Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente nel 2011 (deleghe di pagamento Modello F24).
• Eccedenza acconto irpef compensata nel Modello F24.
• Ogni altra documentazione attestante la percezione di redditi nel 2011.
Inoltre, i nuovi clienti devono presentare
• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (Modello 730/2011 o Modello UNICO 2011).
• Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.
• Visura catastale degli immobili posseduti.
• Contratto di mutuo e rogito notarile relativi all’acquisto dell’immobile di residenza.
Documenti per detrarre o dedurre le spese
Terremoto Abruzzo: documentazione per il riconoscimento del credito d’imposta e per la riduzione del 30%
del canone di locazione.
Visite mediche specialistiche o generiche: fattura rilasciata dal medico. Analisi, indagini radioscopiche, ricerche: fattura rilasciata dal centro sanitario.
Spese dentali: fattura rilasciata dal medico, dall’odontoia - tra o dall’odontotecnico.

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Apparecchi acustici: fattura o scontrino parlante del negozio.
Acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE: fattura o scontrino parlante della sanitaria o della farmacia.
Occhiali da vista, lenti a contatto: fattura o scontrino parlante (con codice fiscale dell’acquirente e descrizione del bene) dell’ottico optometrista oppure fattura o scontrino parlante del negozio accompagnato
dalla prescrizione medica.
Degenze ospedaliere: fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura.
Retta della casa di riposo: dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo dove sia separatamente indicato l’importo relativo all’assistenza medico-infermieristica rispetto all’importo relativo al vitto.
Riabilitazione, ginnastica, massaggi: fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione
medica.
Cure termali: ricevuta del ticket se rese nell’ambito del SSN oppure fattura della struttura termale accompagnata dalla prescrizione medica.
Prestazioni effettuate presso il SSN: ricevuta del ticket versato.
Medicinali: scontrini parlanti della farmacia (scontrini con codice fiscale, codice alfanumerico identificativo della qualità del farmaco, natura e quantità).
Certificati medici per qualsiasi uso: fattura rilasciata dal medico.
Spese di assistenza specifica: fattura rilasciata dall’infermiere o dallo specialista in riabilitazione o da altro operatore specializzato riconosciuto accompagnata dalla prescrizione medica.
Spese per l’assistenza ai portatori di handicap: fattura della spesa e certificazione relativa al riconoscimento
dell’handicap.
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati: fattura della concessionaria e certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.
Spese per gli addetti all’assistenza personale (badanti): ricevuta rilasciata dall’addetto all’assistenza e
certificazione attestante la non autosufficienza della persona assistita.
Spese mediche effettuate all’estero: la stessa documentazione richiesta per l’analoga spesa effettuata in Italia oltre ad una traduzione semplice dei documenti se questi sono redatti in inglese, francese, tedesco o spagnolo, una traduzione giurata se sono redatti in altre lingue.
Interessi passivi per mutui ipotecari: contratto di mutuo, contratto di acquisto del fabbricato, ricevuta della banca relativa alle rate pagate nel 2011, fattura del notaio relativa all’atto di mutuo.
Contributi previdenziali: ricevute dei versamenti contributivi, compreso il versamento INAIL pagato dalle casalinghe.
Premi di assicurazioni vita e infortuni: ricevuta del pagamento del premio versato, contratto di assicurazione. Spesa per pratica sportiva ragazzi (palestra, piscina, ecc.): fattura, ricevuta o quietanza pagamento.
Spese scolastiche: ricevuta di versamento per l’iscrizione a Università e scuole superiori, pubbliche e private.
Spese per la frequenza di asili nido: ricevuta di versamento della retta di frequenza dell’asilo nido.
Canone di locazione degli studenti universitari fuori sede: contratto di affitto e ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Spese funebri: fatture per spese riconducibili al funerale.
Compenso intermediari immobiliari: fattura attestante la Spesa
Erogazioni liberali a favore di ONLUS e Associazioni Sportive: ricevuta rilasciata dall’Associazione nella quale risulti anche la modalità di versamento utilizzata. Sono da escludere i versamenti delle quote associative e quelli effettuati come pagamento di servizi resi.
Spese veterinarie: fattura rilasciata dal veterinario e scontrini farmaceutici relativi a medicinali specifici. Erogazioni liberali a Istituti Scolastici: ricevuta del versamento rilasciata dall’Istituto nella quale risulti la
modalità di versamento utilizzata.
Contributi versati per le collaboratrici domestiche: ricevuta del bollettino postale, per la quota di competenza del datore di lavoro.
Contributi a favore di istituzioni religiose: ricevute di versamento agli Istituti Centrali delle Chiese
riconosciute.
Non sono deducibili i versamenti effettuati direttamente alle parrocchie
SSN pagato sull’assicurazione autoveicoli e motoveicoli : quietanza relativa al premio pagato nel 2011, indipendentemente dal periodo di copertura assicurativa.
Versamenti a fondi pensione: ricevuta del pagamento effettuato, contratto stipulato.
Contributi a paesi in via di sviluppo: ricevuta di versamento alle Organizzazioni Non Governative riconosciute.
Consorzi di bonifica: ricevuta che attesti il versamento effettuato, cartella esattoriale di riferimento.


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Spese per interventi di recupero edilizio (36%): eventuale comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della relativa raccomandata, fatture pagate nel 2011 e relativi bonifici bancari o postali.
Acquisto mobili, TV, PC ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati dal 01/07/2008: fatture e
relativi bonifici bancari o postali per la detraibilità della rata.
Spese risparmio energetico (55%): ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, fatture pagate nel
2011, relativi bonifici bancari o postali e altra documentazione secondo la tipologia di spesa.
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato: sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale coniuge separato, bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che percepisce la somma. Non è deducibile la
quota versata a favore dei figli.
Queste sono le spese più frequenti. Tuttavia, La invitiamo ad esibire la documentazione relativa ad eventuali ulteriori oneri affinché i nostri operatori possano valutare l’eventuale diritto ad ulteriori agevolazioni.
Ricordiamo che molte delle spese sopra elencate danno diritto alla detrazione anche se il costo è stato
sostenuto dalle persone fiscalmente a carico.
Inoltre, quando l’onere è stato sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, la spesa viene ripartita tra i due genitori che, eventualmente, possono suddividerla in percentuale diversa tra loro.
Il familiare, per essere considerato fiscalmente a carico non deve aver conseguito un reddito, nel corso dell’anno d’imposta 2011, superiore a 2.841,00 euro




P.S. Attenzione da quest’anno è prevista anche la tassazione per gli immobili situati all’estero:
Il Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 ha introdotto un' imposta sul valore degli immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti in Italia.
La base imponibile per il calcolo dell'imposta dovuta è costituita dal costo risultante dall'atto d'acquisto o, in
mancanza di un rogito, dal valore di mercato dell'immobile; l'aliquota da applicare pari allo 0,76%.
Il soggetto passivo deve calcolare l'imposta dovuta tenendo conto dei mesi e della percentuale di possesso e deve effettuare il versamento tramite modello F24 (con codice tributo che deve essere stabilito) entro i
termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno 2011.

NB)Per effetto delle disposizioni contro le doppie imposizioni, se anche nello Stato estero è previsto il pagamento di un'imposta patrimoniale gravante sugli immobili, il contribuente potrà usufruire di un credito d'imposta pari all'ammontare del tributo pagato all'Estero, fino a concorrenza di quello dovuto in Italia.




A disposizione per eventuali chiarimenti o comunicazioni

AVVERTENZA: Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si segnala che la lettura o conservazione del presente documento è riservata esclusivamente al legittimo destinatario indicato. E’ quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione o divulgazione a terzi del testo e delle informazioni ivi contenute.

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