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Circolare informativa n. 04/2012
Pubblicato da ALFREDO PICCALUGA in DL n. 5/2012, più noto come DL semplificazioni • 19/04/2012 13:38:01
Circolare informativa n. 04/2012 – DL n. 5/2012, più noto come DL semplificazioni

il punto dopo la conversione in legge



Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che in in data 06.04.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 35 del 04.04.2012. . Sono molteplici le innovazioni in tema di cambio di residenza, scadenza dei documenti di identità, concorsi pubblici, box pertinenziali, orari di apertura dei negozi, disabili, astensione dal lavoro, extracomunitari, madri lavoratrici, etc
In questo specchietto riepilogativo, ordinato per voce di interesse, ve ne proponiamo breve sintesi


Premessa

Con il DL n. 5/2012 il governo tecnico ha adottato il secondo dei due interventi previsti per il rilancio dell’economia italiana: dopo la liberalizzazione delle attività e delle professioni, infatti, viene previsto un taglio agli adempimenti burocratici a carico di privati e imprese. Il DL semplificazioni, in particolare, ha previsto l’eliminazione o l’alleggerimento di alcuni degli adempimenti a carico delle imprese: tra le novità di maggiore interesse evidenziamo, a titolo esemplificativo, la proroga dell’agevolazione riconosciuta per le assunzioni effettuate nel mezzogiorno a tempo indeterminato. Secondo le nuove disposizioni, infatti, le imprese avranno tempo fino al 14.05.2013 per effettuare l’assunzione agevolata.


Viene prevista, inoltre:
è la possibilità di avviare un’attività tramite SCIA senza la presentazione di attestazioni e asseverazioni salvo che sia specificamente previsto dalla legge;
è la modifica delle disposizioni in materia di licenze.
Con la legge n. 35/2012 il DL n. 5/2012 è stato convertito in legge con modifiche. Vediamole di seguito. Il Decreto semplificazioni: le principali disposizioni



Sindaco unico e collegi sindacali
Vengono parzialmente modificate le disposizioni in materia di collegio sindacale e sindaco unico contenute nell’articolo 35 del DL n. 5/2012. Per
effetto della conversione in legge del decreto, infatti, la disciplina del


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sindaco unico applicabile alle SPA e alle SRL risulta la seguente:


COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO
Viene eliminata la norma (art. 2397, comma 3 codice civile)
SPA






SRL
per la quale, se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in
forma abbreviata (ai sensi dell’articolo 2435-bis), le
funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Inoltre, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le spa.




Proroga PEC Viene eliminata la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale, le società che non lo hanno ancora fatto, possono comunicare il loro indirizzo Pec alle CCIAA.


Viene previsto che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia
integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.


Attività di panificazione
Secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del DL n. 5/2012 le imprese che esercitano l’attività di panificazione non hanno più i vincoli:
è di chiusura domenicale;


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è di chiusura festiva.


Rapporti con la pubblica amministrazione
Riguardo alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere presentate solo se richieste dalla legge.


Il D.l. 5/2012, infatti, ha previsto alcune modifiche anche per quanto riguarda la disciplina della SCIA, ovvero la dichiarazione che permette di avviare/modificare/trasformare un’attività senza dover attendere i tempi e l’esecuzione delle verifiche preliminari da parte degli enti competenti. In pratica, con il DL semplificazioni:
è l’attività può essere iniziata subito dopo aver presentato la domanda, senza aspettare il decorso del termine di 30 giorni;
è la Scia dovrà essere corredata da attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati soltanto se lo prevede espressamente la legge.


OSSERVA
Per quanto riguarda, in particolare, l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, viene previsto l’avvio dell’attività previa Scia, priva di dichiarazioni e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 71 del d.lgs n. 59/2010.




Cambio di residenza Le dichiarazioni anagrafiche sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.


Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione. Viene inoltre previsto che le nuove disposizioni acquistano efficacia decorsi novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto.


Scadenza dei documenti di riconoscimento
I documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Le nuove norme valgono per i documenti rilasciati o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2012).



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Semplificazioni amministrative
Le P.A. sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente Sulla base di tali relazioni viene predisposta una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.


Con alcune modifiche apportate in sede di conversione, viene previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è prevista l’adozione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del programma 2012-2015 per la riduzione degli
oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale.
Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui sopra il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche.


I regolamenti devono prevedere:
è l’eliminazione o la riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
è l’eliminazione o la riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
è l’eliminazione delle duplicazioni e la riduzione della frequenza degli adempimenti;
è l’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.




Pagamento telematico dell’imposta di bollo
L’articolo 6 bis del DL n. 5/2012 introdotto in sede di conversione prevede che al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a un qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte
di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta.


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Concorsi pubblici Il DL semplificazioni ha previsto due novità in materia di concorsi pubblici: è le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30
giugno 2012 vanno inviate esclusivamente per via telematica;
è nelle commissioni d’esame per gli avvocati possono partecipare non solo i professori ma anche i ricercatori universitari.
La proprietà dei parcheggi di pertinenza delle abitazioni può essere
Cessione dei parcheggi pertinenziali
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune. Ciò, però, in base a quanto disposto in sede di conversione, vale ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.


Per effetto del Dl semplificazioni, quindi, è possibile che i proprietari di unità immobiliari possano cedere a terzi le aree di parcheggio al piano terra o nell'interrato. I terzi acquirenti, peraltro, devono mantenere il vincolo di pertinenza spostandolo su un'altra unità immobiliare (anche non loro) presente nello stesso comune. Non è necessario un rapporto di vicinanza tra pertinenza e questa diversa unità immobiliare e l'abitazione o l'ufficio, cui il parcheggio è collegato, possono essere molto distanti purché nello
stesso comune.


Attività di
autoriparazione
Viene eliminato, con l’articolo 39 del DL 5/2012, il requisito fisico per
l’esercizio dell’attività di autoriparatore.




Novità in materia di licenze
Con il DL semplificazioni vengono apportate alcune modifiche al Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza (TULPS). Con il citato DL, il governo tecnico ha voluto dare un taglio ad alcuni degli adempimenti previsti attualmente dal RD n. 773 del 18.06.1931 diventati ormai obsoleti.
Il comma 1 dell’articolo 13 del DL semplificazioni prevede la modifica parziale di alcune disposizioni in materia di licenze. In particolare, viene previsto l’allungamento della durata delle licenze da un anno a 3.


Al riguardo evidenziamo che la modifica, ha riflessi sia positivi che negativi: in generale, infatti, la durata delle licenza viene aumentata a tre anni ma già nel 2001, con il dpr 311, tutte le licenze previste dal Titolo III del TULPS (disposizioni relative a spettacoli, affissioni, tipografie, esercizi
pubblici, mestieri girovaghi) sono diventate permanenti e, quindi, in



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mancanza di una specifica normativa, si potrebbe interpretare la disposizione in senso peggiorativo: non più permanenti bensì triennali.


Sempre secondo quanto previsto dal DL semplificazioni, verrà modificato l’articolo n. 51 del TULPS in modo tale da allungare a due anni la licenza per la vendita di esplodenti. Per effetto di tale modifica, quindi, l’articolo 51
stabilisce quanto segue:


LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 51 TULPS

Le disposizioni dell’articolo 51 a seguito delle modifiche del DL semplificazioni
La licenza per la fabbricazione ed il deposito di esplodenti di qualsiasi specie è permanente.
La licenza di vendita dura due anni.
Le licenze sono valide soltanto per i locali indicati dalla stessa.
Le licenze di trasporto sono temporanee o
permanenti.


Altra modifica riguarda la produzione, la duplicazione, la riproduzione, la vendita, il noleggio e la cessione di nastri, dischi e videocassette. Per effetto di una modifica apportata all’articolo 75 TULPS, infatti:
è i soggetti che vogliono effettuare tali attività devono darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro;
è l'iscrizione non deve essere rinnovata ogni anno.


La licenza per tali tipologie di attività, quindi, diventa permanente.


Per effetto di alcune modifiche all’articolo 115 TUIR, inoltre, non è più prevista la necessità di richiedere la licenza al Questore nel caso di apertura o conduzione di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili. In sostituzione della licenza viene prevista la mera comunicazione al questore.


Viene previsto, inoltre, che le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. La licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti
territoriali.



Licenze e orari di apertura
Tra le disposizioni di cui è disposta l’abrogazione risulta l'art. 173, primo comma del regolamento 635/1940, secondo cui “nell'interesse pubblico,
l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di

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consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali”. Dopo la scelta di liberalizzare gli orari di chiusura e apertura di negozi, bar e ristoranti, disposta recentemente dal dl 201/2011, è stato eliminato dall'ordinamento ogni possibile tentazione per i sindaci di ritenere che sussista, in capo agli stessi, una qualsivoglia autonomia
decisionale.




Novità in materia di revoca delle licenze
Il DL semplificazioni prevede la modifica della disciplina concernente la revoca delle licenze, contenuta nell’articolo 99 TULPS. Secondo quanto previsto dalle nuove modifiche, nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai 30 giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine
non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.


OSSERVA
La vecchia disciplina prevedeva la revoca della licenza dopo 8 giorni di inattività.


Abrogazione delle disposizioni in materia di licenze
Viene disposta l’abrogazione delle seguenti disposizioni:


ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZE
Disposizioni eliminate dal tulps
Articolo Disposizione

Art. 12 comma
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Articolo 86 comma 2
“Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto”.
“La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo
siano limitati ai soli soci”.

Articolo 107 “I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105,
alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con

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Articolo 115 comma 3
Decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito”.
Viene eliminata la limitazione della valenza della licenza ai locali indicati dalla stessa per agenzie di prestiti su pegno, altre agenzie di affari, sensale o di
intromettitore.

Disposizioni eliminate dal regolamento attuativo del tulps
Articolo Disposizione
Articolo 121 “Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica
sicurezza l'apposito regolamento del giuoco”.

Articolo 123 comma 2
In materia di manifestazioni sportive viene eliminata la previsione secondo cui “l'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo
68 della Legge e ne informa tempestivamente il
Questore”.

Articolo 159 “Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della Legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.”
Articolo 184 “La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito. La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni. Analogamente si procede per la denuncia delle
variazioni che occorresse apportare all'elenco”.


Acconciatore Con una nuova disposizione introdotta in sede di conversione, viene previsto che le disposizioni in materia di inizio attività per l’esercizio della
professione di acconciatore (art. 10, comma 2 D.L. n. 7/2007) si applicano

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anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.


Ricordiamo che secondo la citata disposizione “le attività di acconciatore […] e l'attività di estetista […] sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei
locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari”.


Documenti per le persone disabili
In materia di riconoscimento delle disabilità, i verbali delle commissioni mediche integrate devono riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
OSSERVA
Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata.


Sul punto, la legge di conversione ha introdotto le seguenti modifiche:


DOCUMENTI PER LE PERSONE DISABILI
Le novità nella legge di conversione
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi.
Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di
miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.





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Astensione anticipata dal lavoro
L’art. 15 afferma che a partire dal 1° aprile 2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro: ciò avviene attraverso alcune modifiche introdotte nell’art. 17 del D.L.vo n. 151/2001. In sostanza l’ASL provvederà a rilasciare l’autorizzazione, secondo le modalità definite nell’ambito della Conferenza Stato – Regioni, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.


La Direzione Territoriale del Lavoro procederà, invece, per le altre due ipotesi già considerate dall’art. 17 e precisamente:
è allorquando esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
è allorquando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta negli articoli 7 (lavori vietati) e 12
(valutazione dei rischi).














Controlli sull’esercizio
OSSERVA
Le altre modifiche sono la conseguenza della nuova ripartizione delle competenze: in particolare è cambiato anche il comma 4 del citato articolo 17, laddove il potere discrezionale previsto (in teoria) a favore dei servizi ispettivi non c’è più nel caso in cui dall’accertamento “in via autonoma” o su richiesta della lavoratrice, emerga una situazione pregiudizievole.
di attività economiche Il Governo dovrà adottare, entro il 31 dicembre 2012, appositi provvedimenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo le seguenti linee guida:
è semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;
è previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
è individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività
economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.



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Semplificazioni per le
PMI
Viene prevista, per le PMI, la dichiarazione unica ambientale, che sostituirà tutte le attuali autorizzazioni in materia. Il varo della nuova autorizzazione
sarà effettuato con un apposito regolamento.


Comunicazione obbligatoria lavoratori extracomunitari
L’art. 17, oltre a modificare l’art. 24 del D.L.vo n. 286/1998, afferma che attraverso la comunicazione obbligatoria anticipata al centro per l’impiego ex art. 9-bis della legge n. 608/1996, il datore di lavoro assolve anche a tutti gli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di un lavoratore con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in corso di validità.


L’art. 24 del T.U. n. 286/1998 viene modificato in modo tale che preveda, nel caso in cui siano trascorsi venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ingresso di un lavoratore extra comunitario per lavoro stagionale e lo sportello unico per l’immigrazione non abbia espresso il proprio diniego,
l’accoglimento della domanda in virtù del principio del silenzio-assenso.


Tale circostanza, però, si verifica solo se sussistono le seguenti condizioni:
è la richiesta riguardi un lavoratore già autorizzato nell’anno precedente a prestare la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;
è il lavoratore stagionale sia stato effettivamente assunto dal datore di
lavoro ed abbia rispettato tutte le condizioni inserite nel permesso di soggiorno.


Nel “corpus” normativo viene, poi, inserito il nuovo comma 3-bis con il quale si stabilisce che, fermo restando il periodo massimo di nove mesi del permesso di lavoro stagionale, l’autorizzazione si intende prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato nel caso in cui si presenti una nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di
lavoro.


OSSERVA
L’art. 17 continua, poi, intervenendo sul regolamento attuativo del T.U. n. 286/1998, con alcuni chiarimenti relativi agli articoli 38 e 38-bis del DPR n. 394/1999 ed introducendo un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 38 – bis. Queste sono le novità:
è l’autorizzazione al lavoro può essere concessa a più datori di lavoro, dopo il primo, che utilizzano lo stesso lavoratore stagionale in periodi successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi pur se il
lavoratore si trovi, legittimamente nel nostro Paese, a causa


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dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale: il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nel proprio Paese per il visto consolare d’ingresso , ed il permesso è rinnovato fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale, nel rispetto del limite massimo (nove mesi);
è la richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo, può essere effettuata da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.


La legge di conversione ha previsto che a partire dal 01.01.2013:
è all'articolo 3 (relativo all’autocertificazione di stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di cittadini extracomunitari) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vengono eliminate le parole: “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero” che prevedevano, in buona sostanza, la possibilità di introdurre una disciplina in deroga all’autocertificazione per i cittadini extracomunitari;
è viene eliminato dall’articolo 2 comma 1 del DPR n. 394/99 il riferimento
ai cittadini extracomunitari, pertanto: “i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani”.




Bonus occupazione per il sud
All’art. 2 del D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo”), verrà concesso più tempo per poter effettuare assunzioni agevolate nel Mezzogiorno della penisola. Viene previsto che il riconoscimento del credito per le assunzioni effettuate nel mezzogiorno possa trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati effettuate non più entro 14 maggio 2013 (il precedente termine, ricordiamo, era il
14.05.2012).


Evidenziamo, infine, che il diritto a fruire del credito d'imposta può venir meno per le seguenti ragioni:
è il numero complessivo dei dipendenti risulta inferiore o pari a quello
rilevato mediamente nell'anno 2010 (come appena indicato, entro i 12 mesi successivi alla pubblicazione del decreto sviluppo deve verificarsi un aumento della base occupazionale nei confronti della situazione del 2010);
è se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre
anni;


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è se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso di piccole e medie imprese intendendo per queste, tutte quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 250 milioni di euro o, in alternativa, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
è vengono definitivamente accertate nei confronti dell’impresa o del professionista interessato dallo sconto fiscale violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni almeno pari a 5.000 euro;
è vengono definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla
sicurezza del lavoro.


Lavoratrici madri e flussi informativi
Le disposizioni in materia di lavoro sono state parzialmente modificate a seguito della conversione in legge. Di seguito illustriamo le disposizioni
oggetto di modifiche:


NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Le modifiche apportate in materia di lavoro
In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione dell’assunzione è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
La comunicazione dell'assunzione, in alcuni settori quale quello alberghiero, deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità
produttive dell'impresa procedente.




Semplificazioni in
materia di agricoltura
Vengono previste all’articolo 21 alcune semplificazioni in materia di
agricoltura. Le più rilevanti sono le seguenti:



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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Le modifiche del DL 5/2012 e della legge di conversione n.
35/2012
L’Agea, ai fini della concessione dei contributi, attingerà alle banche dati delle P.A. (Inps, Agenzia delle entrate, Camere di commercio).
I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.
Viene fornita una più precisa definizione di bosco e di arbicoltura da legno.
Non viene considerato trasporto di rifiuti il semplice trasporto tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche se effettuata percorrendo la via pubblica, purché la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri la vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante è necessaria una comunicazione al comune ove ha sede l’azienda agricola.
Per la vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante è necessaria una comunicazione al comune
ove ha sede l’azienda agricola.




Semplificazioni sui controlli delle imprese
L’art. 14 prevede alcune disposizioni in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese. In particolare, viene previsto che:
è l’attività di controllo deve essere ispirata ai principi di proporzionalità anche in relazione agli adempimenti burocratici ed alla effettiva tutela del rischio e nel rispetto del principio di coordinamento tra amministrazioni statali, regionali e locali;
è le amministrazioni pubbliche, individuate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo
n. 165/2001, debbono pubblicare sul loro sito istituzionale e su quello www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in relazione alla dimensione ed al settore, indicando i criteri e le modalità di svolgimento;
è il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti volti a razionalizzare
e coordinare i controlli sulle imprese e sono emanati dal Ministro della Funzione Pubblica di concerto con quello dell’Economia e con i Ministri competenti per materia;
è i regolamenti si debbono ispirare ai principi di proporzionalità dei
controlli e dei connessi adempimenti, della tutela degli interessi pubblici, della eliminazione di attività di controllo non necessarie, di
coordinamento e di programmazione dei controlli da parte delle

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amministrazioni con l’obiettivo della eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni in modo tale da “recare il minore intralcio all’attività d’impresa”, definendo la frequenza e tenendo conto degli accertamenti già effettuati. Altri principi ispiratori dei regolamenti concernono “la collaborazione amichevole con i soggetti controllati alfine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità”, la informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, la soppressione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO - 9001 o un’altra appropriata emessa da un organismo “in linea” con quanto previsto dal Regolamento CE 2008/765, per le attività oggetto di tale attestato;
è le Regioni e gli Enti locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, debbono conformare le attività di controllo di loro competenza ai principi sopra indicati;
è in materia fiscale e finanziaria continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia.


La legge di conversione del DL n. 5/2012 ha introdotto nell’articolo 14 la seguente previsione: “nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445, e successive modificazioni”.


Novità in materia di autotrasporto
Secondo quanto previsto dal DL semplificazioni per il rinnovo delle patenti degli ultraottantenni è sufficiente l’attestazione del medico curante (pertanto, decade l’attuale “previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale”) e tale rinnovo va fatto ogni due anni.


Viene, inoltre, anticipata:
è l’abrogazione della norma che prevede per chi ha superato ottanta anni di poter continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato;
è l’abrogazione della disposizione secondo cui, se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.


Per gli autotrasportatori vengono eliminati i divieti di circolazione durante i


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giorni festivi.


Inoltre, in sede di conversione, è stato previsto che:
è sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli.
è le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione, sono cancellate dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
è le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
è i soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa;
è le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.


Infine, a decorrere dall’anno 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli (c.d. “bollino blu”) è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria
periodica del mezzo.




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Novità nel settore turismo
La legge di conversione conferma:
è la possibilità di stipulare convenzioni per fornire pacchetti turistici agevolati per anziani e giovani;
è la destinazione degli immobili confiscati alla mafia a cooperative di
giovani under 35 per l’esercizio di attività turistiche.




Solidarietà negli appalti
L’art. 21 riscrive il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 affermando che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.


La legge di conversione ha introdotto alla disposizione appena indicata il seguente periodo: “ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali”.


OSSERVA
Riguardo al contenuto della solidarietà evidenziamo che rispetto al vecchio testo che parlava solo di “contributi previdenziali dovuti”, la disposizione aggiunge “in chiaro” ciò che prima era sottinteso: essa si estende anche ai premi assicurativi (es. INAIL) dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, nonché al trattamento di fine rapporto (ovviamente, “pro quota” riferito al periodo di esecuzione del
contratto).


Riguardo ai committenti privati esclusi, invece, precisiamo che non
essendo stato “toccato” il comma 3- ter dell’art. 29 risultano esclusi dalla


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solidarietà i committenti persone fisiche che non esercitano un’attività di impresa o professionale.






Semplificazioni in materia di LUL
Come noto, i commi 1 e 2 dell’ articolo 39 del Dl n. 112/2008 ( convertito dalla legge n. 133/2008 ) statuiscono l’obbligo, del datore di lavoro privato e con la sola esclusione del lavoro domestico, di iscrivere nel libro unico del lavoro tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati:
è il nome e cognome;
è il codice fiscale;
è la qualifica e il livello;
è la retribuzione base;
è l'anzianità di servizio;
è le relative posizioni assicurative.


Entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, nel LUL devono essere indicati i dati relativi a:
è erogazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese,
è le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali;
è calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di
ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.


Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori può essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro.


La violazione concernente le infedeli scritturazioni sul Libro unico del lavoro risulta essere regolata dall'art. 39, comma 7, del Dl n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita:
è "Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro".


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Il decreto ''semplificazioni'' mira a puntualizzare la differenza fra omissione e registrazione infedele, con riferimento alla tenuta del libro unico del lavoro (LUL). Con l’aggiunta di un secondo periodo al comma 7 dell’articolo 39 del D.L. n.112 del 2008 viene precisato, infatti, che, ai fini sanzionatori, si intende:
à omessa registrazione: il complesso delle scritture omesse e non ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione;
à infedele registrazione: la registrazione dei dati richiesti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 39, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente
erogate.


OSSERVA
L’art. 19 del decreto sulle semplificazioni, in materia di LUL aggiunge, in sostanza, un secondo periodo al comma 7 dell’articolo 39 del D.L. n.112 del 2008 e più precisamente: all’articolo 39, comma 7, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti “ Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorative effettivamente
resa o alle somme effettivamente erogate.”




Carta per gli acquisti Viene rifinanziata, secondo quanto disposto dall’articolo 60 del DL, la carta acquisti destinata alle fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno. Viene prevista, inoltre, la possibilità di fruire di tale misura anche per i cittadini comunitari.


A disposizione per eventuali chiarimenti o comunicazioni




AVVERTENZA: Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si segnala che la lettura o conservazione del presente documento è riservata esclusivamente al legittimo destinatario indicato. E’ quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione o divulgazione a terzi del testo e delle informazioni ivi contenute.

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