Circolare informativa n. 01/2012
Circolare informativa n. 01/2012 – Decreto liberalizzazioni
Date le tempistiche paventate per la realizzazione del decreto liberalizzazioni, e visto lo scarso proliferare di chiarimenti Governativi bloccati da oltre 2.400 provvedimenti contrari che rischiano di far saltare il decreto stesso, avviamo a titolo meramente informativo un primo “specchietto di sintesi” su quanto il Governo intende ufficialmente promuovere nei prossimi mesi. Con riserva di approfondimenti.
Il ‘‘Decreto liberalizzazioni’’ (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, Suppl. Ord. n. 18), il primo della "fase due",
dovrebbe accompagnarsi ad altri due decreti, uno sulle semplificazioni, e uno per bloccare le frequenze televisive. Al suo interno, non ci sono solo misure volte alle attese liberalizzazioni, ma anche tante disposizioni che oltre ad introdurre strumenti di sviluppo economico (si pensi alla nuova S.r.l. con capitale di un euro per i giovani) vanno a ‘‘correggere’’ alcune distorsioni esistenti nell’attuale sistema legislativo sia per le imprese che per i lavoratori autonomi e i privati cittadini, e non solo a livello amministrativo, ma anche fiscale. Tra le novità si segnalano:
a) L’abolizione di qualsiasi norma contraria al libero esercizio dell’attività d’impresa (quindi, di tutte le norme che prevedono autorizzazioni, limiti, nulla osta ecc). Splendida locuzione ma dal significato oscuro. Il concetto di abolizione, in luogo a quello di semplificazione, potrebbe dare ad intendere che un domani un pregiudicato potrebbe aprire un asilo nido, un mafioso accedere ad appalti pubblici o un noto usurario aprire una finanziaria. Attendiamo che i provvedimenti attuativi ci delineino con chiarezza le modalità con le quali verranno annullate autorizzazioni, nulla osta, etc.;
b) L’istituzione del Tribunale per le imprese che si occuperà , tra le altre cose, delle controversie societarie;
Dal punto di vista tecnico si tratta di una corte «specializzata, modulata in sezioni specialistiche che da una parte garantisce maggiore celerità nei processi che vedono come protagoniste le aziende», dall’altra permette di alleggerire la giustizia ordinaria di un pesante fardello. «È una misura utile all’economia - chiosa il Guardasigilli - perché avere una giustizia celere è una grande attrattiva per le imprese, specie per quelle straniere». Questa creatura giuridica nuova, snella e specialistica, si occuperà di dirimere i contenziosi relativi alle tutela dei brevetti, «know-how», alla violazione della proprietà intellettuale e a giudicare su presunte pratiche concorrenziali scorrette.
Il nuovo Tribunale solletica l’interesse di molti, e potrebbe in effetti rivelarsi una scelta efficace. Pare però
che la sua realizzazione sia tra le più dibattute e la si presume tutt’altro che immediata.
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c) la possibilità , per gli under 35, di costituire S.r.l. con capitale minimo (addirittura, anche di un euro) e senza particolari formalismi;
Al capo VII (delle società a responsabilità limitata) del Titolo V (delle società) del Codice Civile sarà
aggiunto il nuovo articolo 2463-bis:”La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. […]. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede”.
L’atto costitutivo è redatto nella forma di scrittura privata e, perciò, senza l’intervento del notaio ed è esente da bolli, imposte e tasse. Nulla toglie che sia costituita anche nella forma di SRL unipersonale purché l’unico socio abbia il requisito di età.
Tuttavia, detta forma giuridica semplificata è conservata a condizione che i soci abbiano un’età inferiore ai
35 anni. Perciò, il socio che nel corso della vita societaria dovesse superare tale età è escluso di diritto qualora l’assemblea straordinaria non decida per la trasformazione della società in SRL ordinaria.
Inoltre, se tutti i soci (ovvero, l’unico socio della SRL unipersonale) perdono contestualmente il requisito di età e l’assemblea non decide la trasformazione, la società si scioglie automaticamente. Conti alla mano, dal momento che è agevolata la costituzione, il risparmio di spesa è riferibile nel range tra i 1.800 e i 3.500 euro. La norma però ha diversi risvolti critici.
In realtà si tratta di una sospensione della spesa fino al momento in cui uno o più soci non raggiungono i 35 anni di età. Infatti, in questa condizione – ineludibile – è necessario passare dal notaio sia per il recesso del socio sia per lo scioglimento finale. Perciò, la spesa iniziale si sostiene a distanza di qualche anno. Anzi, potrebbe essere più onerosa qualora l’assemblea straordinaria dovesse deliberare la trasformazione in SRL ordinaria.
La norma trascura poi l’impatto organizzativo. Sappiamo quanto sia difficile avviare la sinergia tra i soci all’interno della società. Questo è un processo delicato che può richiedere anche un biennio sopportando anche l’eventuale spesa di un consulente esterno.
Ora, può facilmente accadere che quando i soci trovano il loro equilibrio organizzativo, la compagine societaria deve essere rimescolata con il subentro di un nuovo under-35 ovvero con l’esclusione dell’over-35 ovvero con la trasformazione (onerosa) se non addirittura con lo scioglimento della società stessa.
L’altro aspetto è finanziario. La spesa notarile è solo una delle spese costitutive della società. E’ necessario considerare, ad esempio, le spese di consulenza del commercialista per la pianificazione economico- finanziaria ed organizzativa, le spese amministrative per l’acquisto, la bollatura e la vidimazione dei registri societari, il deposito cauzionale per l’affitto, ecc.
Per cui occorrono almeno 2.000-3.000 euro che i soci devono comunque avere a disposizione e versare in conto capitale sociale. Se ciò non bastasse, oggi il sistema bancario è diffidente persino delle società di persone in cui i soci hanno la responsabilità illimitata e solidale tant’è che chiedono abbondanti garanzie.
Figuriamoci per le società a responsabilità limitata con un solo euro! Dunque, alla luce di queste
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osservazioni, la norma dovrebbe essere attentamente rivista poiché pare più un tentativo teorico-scolastico che un reale strumento innovativo studiato da soggetti competenti del tessuto micro economico nostrano.
d) l’abolizione (definitiva) delle tariffe professionali e l’obbligo, per i professionisti, di comunicare (non necessariamente per iscritto) il preventivo al cliente; Viene cancellato anche il termine "tariffe" nel primo comma dell'articolo 2233 del codice civile. La norma prevede anche l'abolizione delle tariffe dei notai (il capo V, titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89). Su questo punto non c’è particolarmente da dire. In realtà la lettera di mandato in uso contemplava già un preventivo e le tariffe erano già state abolite dal decreto Bersani (D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006) per cui non si ritiene che l’azione attuale abbia aggiunto alcunché se non in termini “propagandistici”. Considerato inoltre che da tempo i professionisti, vittima del sovraffollamento professionale, non si rifacevano ai minimi tariffari… la conseguenza diretta di questi decreti va letta anche e soprattutto come abolizione delle tariffe massime. I tariffari, notoriamente, nascevano per tutelare il cittadino e non per vessarlo. Con l’abolizione delle tariffe massime è verosimile che si arrivi ad un sistema di tipo anglosassone che legittima anche il famigerato patto di quota lite e che – nella sostanza – permetterà al professionista di dedicarsi a chi paga di più ignorando il meno abbiente. Anche in Italia quindi, chi non avrà i mezzi economici per potersi avvalere dell’avvocato di grido – che sino a prima del decreto sarebbe stato obbligato a difendere il cliente entro determinati limiti tariffari – non potrà ora godere delle medesime tutele in ambito giudiziario. In tutti i settori, ivi compreso quello medico, assisteremo quindi probabilmente ad un calo verticale della professionalità generale che, equiparata al commercio, opererà in forma meramente quantitativa. A questo calo farà eco per contro una settoriale e costosissima nicchia di alta professionalità. Accessibile a pochi..
e) Il potenziamento della rete delle farmacie con la possibilità di avere una farmacia ogni 3.000 abitanti. Non si tratta quindi di una vera liberalizzazione ma di un aumento delle farmacie disponibili che dovrebbero aumentare di 5mila unità. Ampio margine di discrezionalità sugli orari d’apertura.
In questo senso il decreto non sembra particolarmente rivoluzionario e – tutto sommato – non vi era forse il bisogno di questo “sovraffollamento”.
Innanzi tutto perché i turni delle farmacie sono già tra i più lunghi d’Europa (basti pensare che Roma prevede 40 farmacie in apertura notturna mentre a Parigi ne esistono solo due) ed in secondo luogo perché le farmacie verranno progressivamente ricondotte a “supermercati” del farmaco con il rischio che il farmacista sia condizionato a vendere prodotti più redditizi e meno efficaci. Fortunatamente la mancata liberalizzazione ha comunque comportato il permanere dei farmacisti e quindi viene – almeno in parte – garantita la tutela del cittadino sulla professionalità dell’ente erogante. La liberalizzazione, come posta in prima battuta, pareva dare spazio alla vendita anche per soggetti completamente digiuni in ambito medico-farmaceutico con conseguenze potenzialmente gravi in termini di salute del cittadino.
Scampato il pericolo, resta però ora da domandarsi quale effetto avrà questa ennesima liberalizzazione sulle
3.657 parafarmacie nate con il precedente decreto Bersani e che ora – con ogni probabilità – ne verranno ferite mortalmente.
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Ricordiamo infatti che sono previste altre 5000 farmacie, da affiancarsi alle 18.000 già esistenti in uno stato che ha in tutto 8000 Comuni circa.
Probabilmente un’azione sui prezzi dei medicinali anziché sulla natura dei rivenditori, sarebbe stata più incisiva.
f) l’aumento del numero dei notai (almeno 500 nuovi posti). Nulla da dire né da eccepire in merito. I notai sono da sempre considerati una delle classi privilegiate italiane. E’ però noto, a tutti gli addetti del settore, che la crisi immobiliare ha bloccato gli atti di compravendita (ossia il pane quotidiano del notaio) generando per la prima volta nella storia una crisi anche nel settore notarile con conseguente corsa al ribasso delle parcelle. Oggi una costituzione societaria o un atto immobiliare costano meno di cinque anni fa. Come influirà nel settore questa implementazione dei posti disponibili, lo si vedrà tramite sperimentazione diretta;
g) la liberalizzazione della rete dei distributori di carburante. Già in atto. Non si attendono grandi exploit sebbene la norma non dispiaccia. L’onere del carburante dipende in prevalenza dalla pressione fiscale. Le liberalizzazioni non saranno quindi determinanti sul prezzo finale. Se non in misura attenuata;
h) l’istituzione di una Autority per i trasporti che ‘‘vigilerà ’’ sul trasporto pubblico e, in particolare, sui taxi;
i) la possibilità per i Comuni di prevedere una aliquota IMU agevolata per gli immobili merce. Ossia per quegli immobili comprati e venduti da società immobiliari;
l) l’eliminazione dell’esenzione IVA in capo al costruttore, per le operazioni di affitto e vendita di abitazioni destinate all’edilizia sociale. Nulla che meriti particolari approfondimenti, ma è chiaro che ne conseguirà un aumento cagionato dall’aggravio fiscale.;
m) la possibilità per le imprese che si trasferiscono in Stati UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo di richiedere la sospensione degli effetti della c.d. ‘‘exit tax’’. La tassazione per i contribuenti che chiudono un'attività in Italia, per aprirne una all'interno della Ue sarà rivista, così da evitare che l'Italia sia deferita alla Corte di giustizia del Lussemburgo. Ricomincerà quindi l’emorragia di imprese in fuga.
A disposizione per eventuali chiarimenti o comunicazioni
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